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Gestione Fondi

Il Consorzio Mu.Sa. si candida a gestire per mezzo delle Mutue Associate fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali originati da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali ai sensi dell’art 51. TUIR DPR 917/86

Copertura Sanitaria Integrativa Aziendale
I fondi integrativi sanitari possono trarre origine "dalla contrattazione collettiva, da accordi o da regolamenti aziendali" e che possono essere gestiti o direttamente dalla Azienda o "affidati in gestione ad assicurazioni o a Società di Mutuo Soccorso.” DD.LLggss. 502/92 ; 517/93; 229/99.

Costituire un fondo sanitario aziendale o aderire a quelli già esistenti creati da Mutue Sanitarie presenta notevoli vantaggi per le aziende sia ai fini della contrattazione che delle relazioni aziendali.

La copertura sanitaria integrativa o può essere infatti convenientemente inserita nella contrattazione aziendale: in base all' art. 51 co.2 lett. a) del T.U.I.R. le somme versate sia dal lavoratore che dal datore di lavoro a titolo di contributo ad enti o casse aventi esclusivamente fine di assistenza sanitaria, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (fino a €. 3098,74).
Le somme corrisposte quali contributi alla Cassa Sanitaria o al fondo sanitario aziendale sono infatti sgravate da oneri sociali, non concorrendo agli oneri previdenziali, al TFR e al contributo S.S.N., ad eccezione di un contributo di solidarietà pari al 10%, da versare alla gestione pensionistica, solo sulla parte versata dal datore di lavoro.

E' evidente come tale strumento consenta di prevedere un notevole risparmio dei costi dei rinnovi contrattuali e allo stesso tempo rappresenti un beneficio accolto molto volentieri dai dipendenti.

L' Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma comunque può avere interesse a favorirlo quale forma di incentivazione dello spirito di gruppo aziendale che potrà ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e quindi sul rendimento produttivo.

L' Azienda ha inoltre la possibilità di ottenere un notevole risparmio perché sulla somma messa a disposizione per ciascun dipendente paga oneri sociali pari al 10% contro il 30% che pagherebbe se riconoscesse lo stesso importo in busta paga come retribuzione.


VERSAMENTO CONTRIBUTI AD UNA CASSA SANITARIA
Versamento Azienda

  • Deducibile dal reddito d’impresa;
  • Paga un contributo di solidarietà del 10% all’INPS o alla relativa cassa di previdenza;
  • Non entra nella retribuzione pensionabile;
  • Non viene inserito nella retribuzione.
Versamento Dipendenti
  • Viene assoggettato a contribuzione INPS;
  • Il contributo versato alla Cassa è deducibile dal reddito con risparmio fiscale pari all’aliquota IRPEF marginale.

Esempio

VERSAMENTO CONTRIBUTI AD UNA CASSA SANITARIA
Nello schema che segue è evidente il risparmio per l’azienda e per il dipendente
che deriva dal destinare un contributo (ad esempio di 250,00 €) alla copertura
sanitaria aziendale anziché come aumento in busta paga:

COPERTURA SANITARIA VS AUMENTO RETRIBUTIVO





Con il versamento per la copertura sanitaria:

1 l’Azienda affronta solo il costo del contributo di solidarietà all’INPS del 10%;
 • il versamento:
   - è deducibile dal reddito d’impresa;
   - non entra nella retribuzione pensionabile;
   - non viene inserito nella retribuzione.

2 Il dipendente riceve un importo netto per la copertura sanitaria pari al versamento
effettuato dal datore di lavoro;
- ha la possibilità di ricevere il rimborso delle sue spese sanitarie;
- il contributo versato alla cassa sia per sé che per eventuali familiari che siano o meno fiscalmente a carico è deducibile dal reddito imponibile, con risparmio fiscale pari all’aliquota Irpef marginale.

3 Il risultato è :
un risparmio per l’azienda e una maggiore fidelizzazione del dipendente che, oltre
a non subire gravose ritenute, può ottenere il rimborso delle spese mediche o scegliere i centri
sanitari convenzionati senza anticipo della spesa evitando anche lunghe liste d’attesa.